Indennità di frequenza scolastica (L. 289/90)

Indennità di frequenza scolastica

L'indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, è stata istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289.


Condizioni:
  • fino ai diciotto anni di età;
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (L. 289/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";
  • frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine;
  • non disporre di un reddito annuo personale superiore a determinati limiti;

L'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi. La Sentenza della Corte Costituzionale 20 - 22 novembre 2002, n. 467 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 3 nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.
L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento e con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.
L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero.
Annualmente (31 marzo) va presentata la dichiarazione di responsabilità circa l'assenza di ricovero.


Fonte: http://www.handylex.org/

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Legge 289/1990





1 commento:

  1. nel caso in cui si depositi con ritardo ap93 rispetto al verificarsi dei requisiti socio economici, gli arretrati vanno persi?
    MI spiego meglio:un cliente possiede i requisiti socio economici, per cio che concerne l'indennità di frequenza, dal 2019. Il patronato ha presentato ap93 nel gennaio 2021 allegando copia della certificazione che dimostra che i requisisti sussistono dal quel periodo. Or bene l'INps si è limitata a liquidare dal febbraio 2021, rilevando che la decorrenza è dal mese successivo alla data di presentazione del ap93 con conseguente perdita degli arretrati. E'corretto quanto afferma l'INPS?

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