CECITA' CIVILE: definizioni
La cecità civile, assieme al sordomutismo e all'invalidità civile rientra fra le minorazioni civili e cioè quelle condizioni invalidanti non derivanti da cause di guerra, di servizio o di lavoro.La cecità civile viene definita in modo descrittivo, ma comunque codificato: cieco assoluto e cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi.
Sono considerati ciechi civili assoluti, le persone completamente prive della vista, oppure con mera percezione della luce o del movimento della mano (motu manu).
Sono considerati ciechi parziali, le persone con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi, o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione.
Le minorazioni visive di minore entità possono invece rientrare fra le invalidità civili e quindi percentualizzate.
Il Decreto ministeriale 5 febbraio 1992 definisce le modalità per la valutazione dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, e indica le relative percentuali di riferimento.
L'accertamento delle minorazioni civili è effettuato dalle specifiche Commissioni operanti presso ogni Azienda Usl.
L'accertamento delle minorazioni civili viene effettuato con criteri diversi da quelli adottati per la valutazione dello stato di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104) e produce un verbale di certificazione diverso.
La Legge 3 aprile 2001, n. 138 ha indicato una nuova classificazione delle disabilità visive che considera sia il residuo visivo che il residuo perimetrico binoculare. Ne risulta una nuova distinzione: ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi, medio-gravi e lievi. Oltre all'acutezza visiva, la nuova disposizione tiene in considerazione anche il campo visivo.
La nuova classificazione è di natura tecnico-scientifica e non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale.
Riferimenti legislativi
- Legge 10/02/1962 n. 66
- Legge 27/05/1970 n. 382
- Legge 29/02/1980 n. 33
- Decreto Ministero Sanità 5/02/1992
- Legge 3/04/2001 n. 138
SORDOCECITA': definizioni
La definizione di sordocecità è la più recente fra quelle che riguardano le minorazioni civili, riconoscendo nella particolarità della doppia grave limitazione sensoriale una “disabilità specifica unica”. La disposizione di riferimento è la Legge 24 giugno 2010, n. 107.La Legge 107/2010, all’articolo 2, definisce “sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile.”
L’articolo 3 precisa che “la condizione di sordocieco viene riconosciuta al soggetto che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di sordità civile e di cecità civile ai fini dell’ottenimento delle indennità già definite in base alle vigenti normative relative alle due distinte minorazioni.”
Ai ciechi totali viene riconosciuta l’indennità di accompagnamento, mentre ai ciechi parziali l’indennità speciale per i ciechi ventesimisti. Alle persone sorde prelinguali è riconosciuta l’indennità di comunicazione.
Il sordocieco è chi ha entrambe le minorazioni, con una connotazione così grave da poter ottenere entrambe le indennità: quella per cieco e quella per sordo.
Ricordiamo che l’indennità di comunicazione non spetta nel caso di sordità intervenuta in età matura. Viene concessa solo nel caso di sordità congenita o prelinguale.
La Legge 107/2010 prevede il cumulo e l’erogazione, in forma unificata, delle indennità derivati da cecità e sordità. Ciò era già previsto dalla Legge 31 dicembre 1991 n. 429 (articolo 2.1).
La novità introdottà dalla Legge 107/2010 prevede anche il cumulo delle altre provvidenze e cioè delle pensioni, oltre che delle indennità.
Quindi, il sordocieco percepisce oltre alle due indennità (di comunicazione e di accompagnamento) anche le due pensioni di cieco, parziale o totale, e per sordità prelinguale.
L’accertamento
Il Legislatore ha previsto che la valutazione della sordocecità sia effettuata dalla Commissione ASL prevista dalla Legge 104/1992. È una previsione molto inusuale e piuttosto strana. Infatti, quella Commissione di norma non viene chiamata ad accertare le minorazioni e, quindi, a definire i requisiti sanitari per l’ottenimento delle provvidenze economiche. Quella Commissione accerta l’handicap e non si esprime su altro. L’accertamento delle minorazioni civili spetta ad una Commissione formalmente diversa costituita ai sensi della Legge 15 ottobre 1990, n. 295.Nello stesso articolo, la Legge 104 prevede che la Commissione sia integrata dagli specialisti preposti all’accertamento della sordità e della cecità. Inoltre l’accertamento dovrebbe concludersi in un’unica seduta e non prevedere revisioni.
Si tratta di una indicazione – quest’ultima – già espressa per via amministrativa ma che ora assume forza di legge. Infatti una Circolare del Ministero della Salute (Dipartimento della prevenzione e della comunicazione) del 27 settembre 2004 aveva dato indicazione agli Assessorati alla sanità delle Regioni «di semplificare le modalità di accertamento delle disabilità dei soggetti con sordocecità da parte delle commissioni medico legali delle Aziende ASL, nel senso di sottoporre a visita una sola volta, sulla base della documentazione clinica presentata, prevedendo in un’unica seduta la presenza di entrambi gli specialisti (oculista e otorino audiologo)».
Riferimenti legislativi
Pensione per i ciechi assoluti
La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66. E' concessa ai maggiorenni ciechi assoluti che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.La provvidenza era stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33, successivamente, l'articolo 5 della Legge 21 novembre 1988, n. 508 ha precisato che ai ciechi civili assoluti minorenni non spetta la pensione ma l'indennità di accompagnamento.
Condizioni:
- Residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi;
- è concessa ai maggiorenni;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere stato riconosciuto cieco assoluto;
- non disporre di un reddito annuo personale superiore a determinati limiti.
Pensione per i ciechi parziali
La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66 a favore dei ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione.La provvidenza è stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Oltre a queste condizione è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che i ciechi civili si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.
Condizioni:
- residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (c.d. ciechi ventesimisti)
- è concessa ai maggiorenni e ai minorenni;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
- non disporre di un reddito annuo personale superiore a detrerminati limiti
Indennità speciale per i ciechi parziali (ventesimisti)
L'indennità speciale è stata istituita dall'articolo 3 della Legge 21 novembre 1988, n. 508.L'indennità spetta ai ciechi parziali e viene erogata al solo titolo della minorazione cioè indipendentemente dall'età e dal reddito personale dell'interessato.
Condizioni:
- è indipendente dall'età;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
- è indipendente dal reddito personale.
L'indennità è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali.
Indennità di accompagnamento per cecità assoluta
L'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti è stata istituita dalla Legge 28 marzo 1968, n. 406 (art. 1).Viene erogata ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione e cioè indipendentemente dal reddito personale e dall'età.
Condizioni:
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere stato riconosciuto cieco assoluto;
- è indipendente dal reddito;
- è indipendente dall'età.
E' incompatibile con l'erogazione di altre indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra.
Non preclude la possibilità di svolgimento di attività lavorativa.
SORDITA' - SORDOMUTISMO: definizioni
L’articolo 1 della Legge 20 febbraio 2006, n. 95 ha stabilito che in tutte tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» sia sostituito con l’espressione «sordo»
La medesima disposizione ha modificato la precedente definizione di «sordomuto», sostituendo l’articolo 1, comma 2 della Legge 26 maggio 1970, n. 381 con il seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».
Altre condizioni o patologie che siano causa di sordità o ipoacusia vengono valutate e percentualizzate come invalidità civili, non rientrando quindi nella categoria di "sordomutismo".
Il Decreto ministeriale 5 febbraio 1992 definisce le modalità per la valutazione dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, e indica le relative percentuali di riferimento.
L'accertamento delle minorazioni civili è effettuato dalle specifiche Commissioni operanti presso ogni Azienda Usl.
L'accertamento delle minorazioni civili viene effettuato con criteri diversi da quelli adottati per la valutazione dello stato di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104) e produce un verbale di certificazione diverso.
Riferimenti legislativi
- Legge 20 febbraio 2006, n. 95
- Legge 26/05/1970 n. 381
- Legge 21/11/1988 n. 508
- Decreto Ministero della Sanità 05/02/1992
SORDOCECITA': definizioni
La definizione di sordocecità è la più recente fra quelle che riguardano le minorazioni civili, riconoscendo nella particolarità della doppia grave limitazione sensoriale una “disabilità specifica unica”. La disposizione di riferimento è la Legge 24 giugno 2010, n. 107.La Legge 107/2010, all’articolo 2, definisce “sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile.”
L’articolo 3 precisa che “la condizione di sordocieco viene riconosciuta al soggetto che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di sordità civile e di cecità civile ai fini dell’ottenimento delle indennità già definite in base alle vigenti normative relative alle due distinte minorazioni.”
Ai ciechi totali viene riconosciuta l’indennità di accompagnamento, mentre ai ciechi parziali l’indennità speciale per i ciechi ventesimisti. Alle persone sorde prelinguali è riconosciuta l’indennità di comunicazione.
Il sordocieco è chi ha entrambe le minorazioni, con una connotazione così grave da poter ottenere entrambe le indennità: quella per cieco e quella per sordo.
Ricordiamo che l’indennità di comunicazione non spetta nel caso di sordità intervenuta in età matura. Viene concessa solo nel caso di sordità congenita o prelinguale.
La Legge 107/2010 prevede il cumulo e l’erogazione, in forma unificata, delle indennità derivati da cecità e sordità. Ciò era già previsto dalla Legge 31 dicembre 1991 n. 429 (articolo 2.1).
La novità introdottà dalla Legge 107/2010 prevede anche il cumulo delle altre provvidenze e cioè delle pensioni, oltre che delle indennità.
Quindi, il sordocieco percepisce oltre alle due indennità (di comunicazione e di accompagnamento) anche le due pensioni di cieco, parziale o totale, e per sordità prelinguale.
L’accertamento
Il Legislatore ha previsto che la valutazione della sordocecità sia effettuata dalla Commissione ASL prevista dalla Legge 104/1992. È una previsione molto inusuale e piuttosto strana. Infatti, quella Commissione di norma non viene chiamata ad accertare le minorazioni e, quindi, a definire i requisiti sanitari per l’ottenimento delle provvidenze economiche. Quella Commissione accerta l’handicap e non si esprime su altro. L’accertamento delle minorazioni civili spetta ad una Commissione formalmente diversa costituita ai sensi della Legge 15 ottobre 1990, n. 295.Nello stesso articolo, la Legge 104 prevede che la Commissione sia integrata dagli specialisti preposti all’accertamento della sordità e della cecità. Inoltre l’accertamento dovrebbe concludersi in un’unica seduta e non prevedere revisioni.
Si tratta di una indicazione – quest’ultima – già espressa per via amministrativa ma che ora assume forza di legge. Infatti una Circolare del Ministero della Salute (Dipartimento della prevenzione e della comunicazione) del 27 settembre 2004 aveva dato indicazione agli Assessorati alla sanità delle Regioni «di semplificare le modalità di accertamento delle disabilità dei soggetti con sordocecità da parte delle commissioni medico legali delle Aziende ASL, nel senso di sottoporre a visita una sola volta, sulla base della documentazione clinica presentata, prevedendo in un’unica seduta la presenza di entrambi gli specialisti (oculista e otorino audiologo)».
Riferimenti legislativi
Pensione per sordità
La Legge 26 maggio 1970, n. 381 aveva istituito, in favore dei sordomuti, l'assegno mensile di assistenza, provvidenza economica che ha assunto la denominazione di "pensione" con l'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Va ricordato che l’articolo 1 della Legge 20 febbraio 2006, n. 95 ha stabilito che in tutte tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l’espressione «sordo».
La medesima disposizione, all’articolo 1 comma 2, ha modificato la precedente definizione di «sordomuto», sostituendo l’articolo 1, comma 2 della Legge 26 maggio 1970, n. 381 con il seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».
La relativa pensione è concessa solo nel caso queste condizioni sanitarie vengano accertate e riconosciute dalle relative Commissioni di accertamento.
Oltre a queste condizioni sanitarie è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che l'interessato si trovi in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.
Condizioni:
- essere di età compresa fra i 18 e i 65 anni di età (Riforma Fornero: dal gennaio 2013, 65 anni e 3 mesi);
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- non disporre di un reddito personale superiore a determinati limiti;
- essere stato riconosciuto sordomuto - ora persona sorda (prelinguale o congenita).
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.
Indennità di comunicazione per sordità
L’articolo 1 della Legge 20 febbraio 2006, n. 95 ha stabilito che in tutte tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l’espressione «sordo».
La medesima disposizione, all’articolo 1 comma 2, ha modificato la precedente definizione di «sordomuto», sostituendo l’articolo 1, comma 2 della Legge 26 maggio 1970, n. 381 con il seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».
L'indennità di comunicazione è stata istituita dall'articolo 4 della Legge 21 novembre 1988, n. 508. Criteri di concessione sono diversi a seconda se il richiedente è maggiorenne o minorenne dagli 12 anni in poi, oppure minore di 12 anni e sono correlati al grado di ipoacusia accertata (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992).
Minore di 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore.
Maggiore di 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Viene inoltre richiesto di dimostrare che l'insorgenza dell'ipoacusia è precedente ai 12 anni
Condizioni:
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere stato riconosciuto sordomuto (con le precisazioni di cui sopra);
- indipendente dall'età;
- indipendente dal reddito personale.
L'indennità di comunicazione non è incompatibile con la titolarità di una patente di guida.
L'indennità di comunicazione non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.
L'indennità di comunicazione è cumulabile con l'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili e ai ciechi civili.
Spetta anche nel caso di ricovero in istituto.
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