venerdì 20 gennaio 2017

Facsimile richiesta corresponsione compensi di causa da inoltrare all'INPS

I colleghi funzionari INPS ci hanno chiesto la cortesia di volerci uniformare, per quanto è possibile, nella richiesta dei nostri onorari (da inoltrare a mezzo PEC o raccomandata A/R ai sensi della L. 111/2011).

In particolare hanno lamentato grosse difficoltà a liquidare i compensi nella misura esatta, in considerazione della persistente mancanza nelle comunicazioni che ricevono quotidianamente, del regime fiscale da applicare al singolo professionista.

Inoltre, anche se ovviamente non è obbligatorio, ci è stato chiesto anche di invitare i colleghi ad allegare un prospetto di fattura per agevolare il funzionario nel calcolare gli accessori del credito nella misura esatta.

A seguire, quindi, troverete il relativo facsimile predisposto dal nostro studio.

Carmine Buonomo 



NOTA BENE 

A seguito delle modifiche apportate all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, avvenute ai sensi del DL n. 98/2011, art. 38, comma 1, lettera c, per il recupero delle spese di lite dell'avvocato, quest'ultimo dovrà: 
1) Inviare raccomandata a/r o, in alternativa, email a mezzo posta elettronica certificata (pec) all'ufficio territoriale dell'Ente previdenziale (INPS, INAIL, etc.), nella quale dovrà essere indicato il proprio conto corrente bancario sul quale si dovrà richiedere il versamento delle spese di lite; 
2) In caso di mancato pagamento entro 120 giorni, notificare il titolo esecutivo; 
3) Trascorsi inutilmente ulteriori 120 giorni, inviare l'atto di precetto; 
4) Trascorsi inutilmente ulteriori 10 giorni, procedere al pignoramento. 

Il procedimento di cui sopra vale solo per le spese di lite per le quali vi è attribuzione. 

Per tutti gli altri crediti vale il procedimento anteriore alla riforma (si parte cioè dal punto 2) 

Infatti l'art. 38 del D.L. 98/2011 dispone: 
"...c) all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 35-quater, è aggiunto il seguente: "35-quinquies. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il procuratore della parte è tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla struttura territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione...";

2 commenti:

  1. Ciao Collega seguo spesso i tuoi post e se mi è concesso vorrei sottoporti un quesito. Sono in possesso di una sentenza di accoglimento in cui inps è stata condannata al pagamento delle spese processuali non attribuendole espressamente al procuratore antistatario e quindi si presume direttamente alla parte (in realtà nel giudizio rappresento me stesso).
    In vista del pagamento mi sto chiedendo a chi dover intestare la fattura se a me stesso oppure ad inps.
    In questo secondo caso rientrando nel regime forfettario dovrei tra l'altro emettere anche fattura elettronica.
    grazie mille per la risposta

    RispondiElimina