venerdì 16 dicembre 2016

E' consentito il ricorso giurisdizionale avverso il verbale di invalidità negativo, anche se nel frattempo sia stata proposta nuova domanda amministrativa.


Tra le righe della sentenza della Sezione Lavoro della Cassazione n. 24974 del 6 dicembre 2016, è possibile intravedere l'ammissibilità dell'impugnazione in sede giurisdizionale di un verbale di invalidità, cui nel frattempo abbia fatto seguito una nuova domanda amministrativa.
E' noto che, una volta ricevuta la comunicazione di esito negativo del procedimento amministrativo per l'accertamento dell'invalidità civile o dell'handicap, il cittadino abbia dinanzi a sè due possibili strade:
  • presentare nuova domanda amministrativa (o c.d. di "aggravamento" qualora si parta da un riconoscimento di almeno 33% di invalidità civile o un riconoscimento dell'handicap semplice e si punti al riconoscimento di una percentuale maggiore o dell'handicap grave);
  • presentare ricorso giurisdizionale entro i sei mesi dal ricevimento del verbale negativo.
E' possibile avviare contemporaneamente entrambe le procedure (ricorso giurisdizionale e domanda amministrativa di aggravamento)?
Ipotesi 1
se è stato presentato ricorso giurisdizionale 
può proporsi nuova domanda amministrativa?
In questo caso, l'avvio del procedimento giurisdizionale non consente di proporre nuova domanda amministrativa.
Infatti, a decorrere dal 4 luglio 2009 - data di entrata in vigore dell'art.56, c. 2, della L. 69/2009 (che ha esteso alla materia dell'invalidità civile la limitazione di cui all'art. 11 L. 222/1984 per le prestazioni di invalidità in favore degli assicurati Inps) - i soggetti che intendano ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, non possono presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Alla documentazione da allegare alle istanze di invalidità civile va aggiunta quindi una autodichiarazione nella quale il richiedente attesta di non aver già presentato analoga domanda ancora in corso di esame in sede amministrativa ovvero giudiziaria (Circolare Inps n.97 del 6.8.2009).

Ipotesi 2
se è stata presentata nuova domanda amministrativa 
può proporsi comunque il ricorso giurisdizionale avverso il precedente verbale amministrativo?
Il caso è quindi quello della ricezione di un verbale amministrativo negativo e della scelta di ricorrere in tribunale per esperire l'Atp previdenziale, non essendo ancora trascorsi i sei mesi dalla ricezione del verbale ma essendosi nel frattempo proceduto a presentare una nuova domanda amministrativa di aggravamento.
Ebbene: norme che espressamente vietino la predetta successione di istanze (amministrativa-aggravamento-Atp) non ve ne sono, nè pare rinvenire pronunce ostative nella giurisprudenza di legittimità.
Per esempio, nella sentenza 17330/2016 la Corte è chiamata ad affrontare la questione della validità di una seconda domanda amministrativa quale atto interruttivo della prescrizione con riferimento ai ratei maturati per una precedente domanda amministrativa, costituente oggetto del ricorso giurisdizionale: la Corte non scende in questo caso nel merito della vicenda, fermandosi a lamentare un vizio procedurale del ricorso per cassazione, ma nemmeno denuncia come ostativo all'esame della questione l'esistenza di un qualche principio di acquiescenza, per effetto del quale una nuova domanda amministrativa costituisca acquiescenza al precedente verbale di invalidità, impedendo, nei confronti di quest'ultimo, il ricorso al giudice.
La giurisprudenza di legittimità peraltro (cfr. ex plurimis Cass. n. 8932 del 2015 e 22949/2016) nell'elencare le questioni preliminari che il giudice doverebbe sommariamente verificare in sede di Atp prima di affidare l'incarico per la Ctu medica, cita il presupposto della domanda amministrativa o del ricorso amministrativo (per le prestazioni di cui alla L. 222/1984) o l'assenza di "precedente domanda amministrativa non ancora definita, preclusiva dell'ulteriore iter di quella cui si riferisce l'ATP ex art. 11 L. n. 222 del 1984 e art. 56 L. n. 69 del 2009" (cfr. ex plurimis Cass. Ord. 22721/2016), ma non cita mai, come condizione ostativa alla trattazione del ricorso, l'avvenuta proposizione di successiva domanda amministrativa.
La sentenza in esame rappresenta una chiara riprova dell'ammissibilità di proposizione di ricorso giurisdizionale avverso un verbale amministrativo che sia poi stato seguito da ulteriore domanda amministrativa.
Ovviamente per la tempestività del ricorso giurisdizionale occorre distinguere fra le ipotesi di vecchie domande amministrative definite prima dell'introduzione del termine semestrale di decadenza (per tali ipotesi cfr. 11484/201521642/201623121/2016 e 23523/2016) e quelle soggette a tale termine di decadenza: per queste ultime la successione
ricezione verbale negativo - nuova domanda amministrativa - ricorso giurisdizionale avverso l'esito della precedente domanda amministrativa, non può che avvenire nel ristretto termine di 6 mesi.

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