giovedì 28 gennaio 2016

Il perfezionamento cronologico dell'invio telematico: quale ricevuta PEC rileva?



Moltissimi amici mi chiedono, giustamente, quando si intende perfezionato - per l'inviante - il deposito di un atto telematico.
Si fa il classico esempio di un atto trasmesso telematicamente l'ultimo giorno utile (con seconda PEC ovviamente ricevuta entro le 23,59) ma che, materialmente viene "aperto" dalla cancelleria diversi giorni dopo.
Da una verifica sul PST l'atto risulterà depositato non il giorno dell'invio ma soltanto il giorno dell'apertura della busta da parte della cancelleria.
Orbene, da questo punto di vista posso tranquillizzare i colleghi che la ricevuta PEC a cui si fa riferimento, ai fini della tempestività del deposito di un atto telematico, è la seconda (CONSEGNA). 

Il deposito, quindi, si considera appunto perfezionato in tale momento, seppur con effetto (così anticipato, ma) provvisorio rispetto all’ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell’intero procedimento di deposito, che è quindi a formazione progressiva.

Ovviamente questo non lo dico io, ma deriva da un'esplicita previsione normativa: Art. 16-bis, co. 7, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), introdotto dall’art. 1, co. 19, Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013); cfr. pure l’art. 13 DM 44/2011.
"Il deposito con modalita' telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.Il deposito e' tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti puo' essere eseguito mediante gli invii di piu' messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di scadenza".

Sperando di aver tranquillizzato in tal modo i più timorosi, auguro a tutti buon lavoro.

Carmine Buonomo




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