mercoledì 28 ottobre 2015

Pignoramento presso terzi: dichiarazione ex art. 164 ter disp. att. cpc da notificare al debitore e al terzo

Il D.L. 132/2014, convertito con modifiche con Legge n° 162/2014, ha introdotto l’art. 164 ter disp. att. cpc in base al quale il creditore che, nei termini di legge (e quindi 30 giorni dalla restituzione dell'atto notificato), non abbia provveduto all’iscrizione a ruolo del pignoramento è tenuto “entro cinque giorni dalla scadenza del termine” a dare comunicazione della consequenziale inefficacia del pignoramento mediante atto notificato al debitore ed al terzo.
Resta in ogni caso fermo la cessazione di ogni obbligo del debitore e del terzo con il mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nei termini di legge.
A seguire il relativo facsimile.
Carmine Buonomo
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2 commenti:

  1. Gentilissimi, e se il creditore non procede, il debitore come fa in questo caso ad ottenere lo svincolo di quanto gli è stato pignorato presso terzi?

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  2. E se il creditore non comunica, il debitore come fa ad essere liberato? Deposita lui la nosta alla cancelleria per mancanza di iscrizione a ruolo?

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