mercoledì 28 giugno 2017

Non serve l’autorizzazione del Giudice tutelare per l'apertura e la gestione (versamenti e prelievi) di un conto corrente intestato al minore beneficiario dell’indennità di accompagnamento o di frequenza (Messaggio INPS n° 3606/2014)

L'INPS con il messaggio n. 3606 del 26 marzo 2014 ha chiarito definitivamente che non serve alcuna autorizzazione da parte del Giudice Tutelare sia per l'apertura che per la successiva gestione (prelievi e versamenti) di un conto corrente intestato al minore beneficiario di prestazioni assistenziali

Le indennità di accompagnamento o di frequenza, infatti, sono gestite direttamente da chi esercita la potestà genitoriale per l’assistenza e la cura del minore, in quanto sono da qualificarsi quali atti di ordinaria amministrazione, ai sensi dell’art. 320, comma 1 del codice civile. 

Questi chiarimenti si sono resi necessari a seguito di numerose difficoltà riscontrate da molti cittadini nell’apertura e/o nella gestione di conti correnti o libretti nominativi intestati a minori destinatari di prestazioni assistenziali.

Ciò premesso, l’INPS ci ha tenuto a precisare che le operazioni relative all’accredito dell’indennità di frequenza o dell’indennità di accompagnamento sono da qualificarsi quali atti di ordinaria amministrazione; pertanto, non richiedono alcuna autorizzazione da parte del Giudice tutelare. 

Tali indennità, infatti, sono gestite direttamente da coloro che esercitano la potestà genitoriale per l’assistenza e la cura del minore. 

Si tratta, in concreto, di somme a scadenza periodica che non costituiscono proventi da lavoro del minore e non rientrano nel concetto di capitale di cui all’art. 320 del codice civile, che riguarda somme incassate una tantum e destinate a produrre frutti nel lungo periodo.

Ne consegue, quindi, che il rappresentante legale del minore ha facoltà di compiere, senza specifica autorizzazione da parte del giudice, tutti i singoli atti necessari per percepire gli importi spettanti, compresa l’apertura e la gestione di un conto corrente intestato al minore beneficiario della prestazione. 

Analogo discorso va fatto nel caso di riscossione di eventuali ratei arretrati delle indennità in oggetto, non incidendo le modalità di erogazione dell’indennità sulla natura giuridica della stessa.

Ad avviso di chi scrive il comportamento ostruzionistico tenuto dagli Istituti di credito integra in toto i reati di APPROPRIAZIONE INDEBITA (art. 646 c.p.) e di RIFIUTO E/O OMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO (art. 328 c.p.) e come tale va immediatamente denunciato (LINK AL MODELLO DI DIFFIDA)

5 commenti:

  1. Buonasera avvocato se i genitori sono separati con affido condiviso come ci si comporta ?
    Il genitore che si occupa prevalentemente del minore può utilizzare i soldi per le necessità del minore a fronte di un giustificativo( fattura o ricevuta ) o deve sempre chiedere l autorizzazione per usarli?
    Cordiali saluti

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  2. Buonasera avvocato, in caso di affido condiviso, ma genitori in conflitto, come deve fare il genitore non collocatario per garantire che i soldi dell'indennità di frequenza vengano spesi per le reali necessità mediche e di trattamento del minore invalido? Grazie mille per la risposta.

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  3. Salve, sono un papà a cui è successa questa cosa.
    (Papà con figlio minore invalido, affido condiviso con residenza presso la madre)
    Il giudice ha stabilito che tutto ciò, percepito per il minore (invalidità, assegno unico, altri bonus et simili) spettano totalmente al genitore convivente con il figlio. Inoltre, non esiste nessuna legge che dice che quest'ultimo debba mettere per iscritto, per cos'ha utilizzato i vari aiuti.
    Ovviamente, quest'ultimo NON HA ALCUN DIRITTO di usufruirne per fare SHOPPING personale.
    Spero di essere stato d'aiuto.
    Saluti

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    1. Buongiorno, mi potrebbe dire a quale giurisprudenza si è appellato il giudice per dire che spetta solo al genitore convivente? Perché sono nella stessa situazione. Grazie

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  4. Buonasera, purtroppo non riesco a trovare questo messaggio nel portale Inps, sa indicarmi il link? Grazie

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