martedì 13 novembre 2012

ASPI: dal 2013 sostituisce le indennità di disoccupazione e di mobilità



ASPI (Assicurazione Sociale Per l'Impiego): dal 1º gennaio 2013 è istituita l’ASPI, che va a sostituire l’indennità di disoccupazione e l’indennità di mobilità (con esclusione dell’indennità di disoccupazione agricola).
La nuova misura a sostegno del reddito non andrà, però, a sostituire i trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria.

A CHI SI APPLICA: La nuova indennità si applica a tutti i lavoratori subordinati del settore privato, compresi gli apprendisti ed i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata; ne sono esclusi gli operai agricoli sia a tempo determinato che indeterminato, ne sono beneficiari anche i dipendenti pubblici a tempo determinato.

REQUISITI: Ai fini dell’erogazione dell’indennità è necessario:
– lo stato di disoccupazione;
– almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
L’indennità non spetta in caso di dimissioni e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, salvo che la stessa sia intervenuta nell’ambito della procedura preventiva ed obbligatoria di tentativo di conciliazione.

MISURA DEL TRATTAMENTO: L’indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali calcolata come media degli ultimi due anni, inclusi gli emolumenti non continuativi e le mensilità aggiuntive. 
La misura iniziale è pari al 75%, nel caso in cui la retribuzione sia pari o inferiore a 1.180 euro mensili, annualmente rivalutati.
Se la retribuzione è superiore, si aggiunge, il 25% della differenza fra la retribuzione mensile ed il predetto importo. 
Il trattamento è ridotto del 15% dopo i primi sei mesi e, ove dovuto, di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese. 
È esclusa qualsiasi contribuzione di previdenza ed assistenza sociale, a valere sul trattamento.

DURATA: Per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016:
a) per i lavoratori di età inferiore a 55 anni, l’indennità viene corrisposta per un periodo massimo di 12 mesi;
b) per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni, l’indennità è corrisposta per un periodo massimo di 18 mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.

MINI ASPI: sempre dal gennaio 2013, è introdotto un trattamento Aspi in forma ridotta (c.d. Mini-Aspi) che è l’equivalente dell’attuale indennità di disoccupazione a requisiti ridotti. 
Rimane fermo l’importo del trattamento, ma lo stesso è riconosciuto soltanto per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione
nell’ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. Per il riconoscimento del diritto sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l’assicurazione obbligatoria, Non è più richiesto il requisito dell’ anzianità contributiva.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE: I datori di lavoro sono tenuti a versare un contributo addizionale dello 0,4% per ogni rapporto di lavoro subordinato diverso da quello a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti relativi a:
a) lavoratori assunti a temine in sostituzione di lavoratori assenti;
b) lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali;
c) apprendisti;
d) lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Il contributo verrebbe parzialmente restituito in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA: In caso di attribuzione dell’Aspi a lavoratori dipendenti a tempo indeterminato il cui rapporto di lavoro sia cessato per cause diverse dalle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto a versare il 50% dell’importo iniziale dell’Aspi ogni 6 mesi di lavoro nell’ultimo triennio. 
Il contributo è dovuto anche in caso di cessazione del rapporto di apprendistato salvo che a cessare il rapporto sia il lavoratore. 
Peraltro, dal 1º gennaio 2012, è introdotto un contributo dello 0,31% a carico del datore di lavoro per i contratti di apprendistato.

DECADENZE: Sono definite alcune ipotesi di decadenza dai trattamenti Aspi e mini-Aspi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un’attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto a pensione, o assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità erogata dall’Assicurazione sociale per l’impiego.
Il beneficiario decade dal trattamento qualora:
rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza
un giustificato motivo;
non accetti un’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto all’importo
lordo dell’indennità cui ha diritto.
Competente per i ricorsi è il comitato Inps per la Gestione delle prestazioni temporanee.

REGIME TRANSITORIO: per gli eventi che comportano l’erogazione dell’indennità di disoccupazione che si verificheranno entro il 31/12/2012 continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Per gli eventi che si verificheranno a far data dall’1/1/2013
si applica la seguente gradualità:
– 2013: otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, e dodici mesi per i soggetti con età
anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;
– 2014: otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni;
– 2015: dieci mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.
Dall’1/1/2016, saranno destinate alla gestione Inps degli interventi assistenziali e di sostegno, le risorse derivanti dall’incremento, pari a tre euro a passeggero, dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco sugli aeromobili. Due euro a passeggero sono stanziati, a partire dal 1/7/2013, per il maggior gettito derivante dalla minore deduzione, dal reddito di impresa e di lavoro professionale, dei costi relativi agli automezzi aziendali.

14 commenti:

  1. Egregio Dott.Bounomo,avrei da porle una domanda in merito a quanto pubblicato sull'ASPI:
    se un dipendente da le dimissioni, (dimissioni motivate per giusta causa), quale la mancanza di retribuzione dello stipendio da molti mesi, può usufruire dell'ASPI?
    La ringrazio per una eventuale ripsosta e le porgo i miei più cordiali saluti.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. La Corte Costituzionale, con Sentenza 269/2002, ha stabilito che anche le dimissioni per giusta causa sono da equiparasi al licenziamento: ne discende il diritto all'indennità di disoccupazione.
      Spiega la Consulta che: "in presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto, LA CUI RICORRENZA DEVE ESSERE VALUTATA DAL GIUDICE, l'atto di dimissioni, ancorchè proveniente dal lavoratore, sarebbe comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto ed il conseguente stato di disoccupazione non potrebvbe che ritenersi involontario".
      La giurisprudenza ha individuato la giusta causa, tra le altre ipotesi, anche in casi, come quello che mi prospetta, di dimissioni determinate dal mancato pagamento della retribuzione.
      L'INPS, con Circolare n° 97/2003 ha chiarito che il termine di presentazione della domanda in questi casi è sempre di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

      Elimina
  2. Egregio dott. Buonomo, il mio quesito invece riguarda la fase di transizione per i cosiddetti stagionali 2012: quale risulta la normativa di riferimento? Chi matura i requisiti per la disoccupazione a requisiti ridotti nel 2012, sarà soggetto a quest'ultima o alla mini-aspi? Esempio: il sottoscritto p stato soggetto ad un rapporto di lavoro T.D. dal 02/07/2012 al 31/10/2012...La domanda relativa il sussidio sarà possibile dal 01/01/2013 al 31/03/2013 o entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro secondo i requisiti della mini-aspi? Sperando di esser stato chiaro, le porgo i miei piu cordiali saluti e la ringrazio anticipatamente per un'eventuale risposta.

    RispondiElimina
  3. mi associo al dubbio dell'anonimo sulla mini aspi!

    RispondiElimina
  4. Poichè la domanda di DS con requisiti ridotti andrà necessariamente trasmessa dal 01 gennaio al 31 marzo 2013 (anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione), sono del parere che si applicheranno le regole della mini ASPI. In ogni caso la nuova normativa non è ancora chiara ed è ancora in fase di rodaggio, quindi, per evitare problemi interpretativi,nelle incerteze iniziali è auspicabile presentare anche domanda entro 68 giorni dal licenziamento. Se viene accolta, bene. In caso contrario bisognerà trasmettere domanda di mini aspi da gennaio a marzo prossimo.

    RispondiElimina
  5. http://news.supermoney.eu/economia/2012/10/mini-aspi-rischio-esclusione-per-gli-stagionali-del-turismo-005418.html

    RispondiElimina
  6. appunto sign. carmine questo è il punto chi è stato licenziato il 30 ottobre rischia di rimanere a mani vuote per una legge "fatta" male...speriamo sia corretta in corsa la cosa....
    io penso sia logico attuare la vecchia aspi per tutti quelli che hanno lavorato nel 2012 fino al 31 dicembre....

    RispondiElimina
  7. buona sera dottore le voglio chiedere tutti quelli che siamo in mobilita' in deroga dal 2010 per il 2013 ne abbiamo ancora diritto grazie per la risposta ho 49 anni è sono della regione sicilia

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Mi dispiace ma non è una notizia che posso fornirLe direttamente io... deve chiedere informazioni direttamente al Sindacato che la segue.

      Elimina
  8. Gent.mo Dott. Buonomo, volevo chiederle una delucidazione. Le spiego brevemente:
    Dovrei sottoscrivere un verbale di conciliazione (art.2113 c.c-art. 411 c.p.c) per recuperare le spettanze retributive che il mio datore di lavoro mi deve (6 mensilita').
    Contestualmente sottoscrivero' anche le dimissioni per giusta causa. In questo caso l'Aspi mi spetta comunque? Le specifico che l'azienda ha gia' ufficialmente avviato la procedura di cessazione attivita' inerente possa il sito dove lavoro. Spero che possa rispondermi prima di lunedi'! Grazie mille! I miei piu' cordiali saluti. Gisella.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Purtroppo la disciplina dell'aspi é una totale incognita, dal momento che le modalitá operative si conosceranno da 1/2013. Comunque credo che nel Suo caso trattandosi di dimissioni per giusta causa non dovrebbero esserci problemi.

      Elimina
    2. Grazie mille! Gisella

      Elimina
  9. buonasera Dott. Carmine,ho un contratto P/T che scade il 31.12.12 secondo i miei calcoli nel biennio 2011/2012 ho solo 50 settimane, che domanda dovrò fare mini o aspi? Grazie.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Se ha almeno due anni di assicurazione di cui almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione dovrà presentare domanda di ASPI.
      Per la MINI ASPI, invece, sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi.

      Elimina