domenica 1 aprile 2012

Revoca prestazione riconosciuta sulla base di Sentenza passata in giudicato (Cassazione, Sentenza n° 16058/2008)


 
Anche se questo precedente risale a circa quattro anni fa, è sempre consigliabile tenerlo a portata di mano per contrastare orientamenti individuali a volte un pò troppo "zelanti".... A buoni intenditori, poche parole!!!

Il fatto: A seguito di una revoca dell’assegno di invalidità pensionabile concessa in giudizio, il Giudice del Lavoro nominava un CTU che proponeva accoglimento della domanda di ripristino ma con decorrenza differita di 4 anni, riconoscendo a tale data un peggioramento dello stato di salute mentre in epoca anteriore il complesso morboso non avrebbe a suo dire raggiunto i limiti di legge necessari al riconoscimento; la Corte d’Appello confermava quanto deciso in 1° grado.

Ricorreva l’invalido in Cassazione e quest'ultima accoglieva il ricorso con rinvio al Giudice di pari grado per un nuovo giudizio nel merito con le seguenti motivazioni: “La sentenza qui impugnata, pur avendo riconosciuto che - ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di una valutazione diversa da quella effettuata nella Sentenza emessa a conclusione di quel processo e divenuta definitiva a causa del suo passaggio in giudicato - non ha fatto in concreto corretta applicazione del principio, avendo fondato la propria valutazione sul riscontrato aggravamento delle condizioni di salute dell’assicurata in epoca posteriore all’intervenuta revoca dell’assegno d’invalidità, anziché soffermarsi a considerare, attraverso necessaria comparazione, se del caso anche previa rinnovazione dell’indagine peritale, se al momento della revoca della prestazione, si fosse verificato o meno un effettivo miglioramento delle condizioni di salute rispetto a quelle in pregresso accertate giudizialmente e in ipotesi affermativa, se tale eventuale miglioramento fosse stato di entità tale da far venir meno il prescritto requisito sanitario”.

2 commenti:

  1. Dimenticavo di dirvi che tale orientamento, è stato anche confermato dalla Cassazione con la Sentenza n. 20008 del 22/09/2010.
    Carmine Buonomo

    RispondiElimina
  2. Sono un invalido riconoscimento dalla commissione medica Asl al100x100non più rivedibe nel frattempo ho fatto richiesta per accompagnamento dopo vista al CTU il CTU esponeva la sua relazione al giudice il quale mi dava il riconoscimento di accompagnamento dopo circa un anno la Asl mi manda una raccomandata che io non ho mai ricevuta il che dopo 3 mesi imps mi blocca il tutto come devo agire mi può dare un consiglio grazie

    RispondiElimina